Spettacolo viaggiante: rilascio del codice identificativo
Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, comprese le strutture gioco gonfiabili, prima di essere posta in esercizio, dove essere registrata presso il Comune dove è avvenuta la costruzione della struttura o dove è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore.
Con la registrazione, l'attività di spettacolo viaggiante viene munita di un codice identificativo rilasciato dal Comune stesso. Il codice deve essere riportato sulla targa metallica e apposto in una parte visibile della struttura registrata.
Per le attività di spettacolo viaggiante già esistenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del D.M. 18/05/2007, lo stesso, all'art. 5, prevedeva un termine di due anni dalla sua entrata in vigore per l'ottenimento del codice identificativo. Poiché il D.M. 18/05/2007 è entrato in vigore l'11 dicembre 2007, il periodo transitorio entro il quale le attività di spettacolo viaggiante preesistenti dovevano provvedere all'ottenimento del codice identificativo, si è concluso con il mese di dicembre 2009.
Quindi, a partire dal mese di gennaio 2010, la richiesta di rilascio del codice identificativo può riguardare solo nuove attività di spettacolo viaggiante oppure le sole attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE.
In caso di mancata registrazione di un'attività preesistente, la stessa non potrà più essere utilizzata, e per la successiva regolarizzazione dovrà seguire il percorso previsto per le nuove attrazioni.
Per la registrazione è necessario presentare richiesta online collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione ed il connesso codice identificativo.
La domanda di registrazione, deve essere presentata, dal gestore dell'attività, al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo; può essere presentata anche al Comune in cui è previsto il primo impiego sul territorio nazionale.
Alla domanda devono essere allegati il fascicolo tecnico ed i seguenti documenti:
- certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
- copia della documentazione contabile di acquisto dell'attività da parte del richiedente;
- attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
- nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.
Il bollo, per la domanda di registrazione, deve essere pagato virtualmente - approfondimento.
REGISTRAZIONE DI UNA ATTIVITA' APPARTENENTE AD UNA TIPOLOGIA NON ANCORA ISCRITTA NELL'APPOSITO ELENCO MINISTRERIALE
(art. 4 Legge 18/03/1968, n. 337)
Nel caso in cui l'attività di spettacolo viaggiante appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale, il parere della Commissione comunale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, c. 1, lettera d), del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Per l'iscrizione nell'apposito elenco ministeriale è necessario presentare, all'Ufficio agibilità pubblico spettacolo, apposito modulo, con pagamento virtuale dell'imposta di bollo e con allegata la relativa documentazione (come indicato nella sezione "Quadro Autocertificazione", in calce al riquadro della dichiarazione dei vari requisiti).
In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.
La comunicazione deve essere presentata all'Ufficio agibilità pubblico spettacolo del Settore Lavori Pubblici unitamente alla documentazione elencata nella sezione "Quadro Autocertificazione", in calce al riquadro della dichiarazione dei vari requisiti.
Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.
Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere, dal Comune, la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo. In questo caso è necessario presentare, all'Ufficio agibilità pubblico spettacolo, il modulo per richiesta di voltura. Il bollo, per la richiesta di voltura, deve essere pagato virtualmente - approfondimento. Unitamente al modulo deve essere presentata la documentazione elencata nella sezione "Quadro Autocertificazione", in calce al riquadro della dichiarazione dei vari requisiti.
D.M. del 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".
Ufficio agibilità locali di pubblico spettacolo - Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova
palazzo Gozzi, via Tommaseo, 60 - 35131 Padova
istr. tecnico geom. Andrea Zanchi, tel. 049 8204067
email agibilitapubblicospettacolo@comune.padova.it
orario per il pubblico: martedì, mercoledì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00