Tasi - Tributo per i servizi indivisibili - anno 2016
La principale novità contenuta nella legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) è l'abolizione della Tasi sull'abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e sugli immobili ad essa assimilati, quali:
- abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata e relative pertinenze;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Viene inoltre abolita la Tasi a carico dell'occupante se l'immobile è da questi adibito ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9.
Per il Comune di Padova, le aliquote da applicare alla fattispecie ancora soggette alla Tasi sono invariate rispetto al 2015.
La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili introdotto dalla legge di stabilità 2014 e successive modifiche e integrazioni.
Per il Comune di Padova, la Tasi si applica alle abitazioni principali (dal 2016 solo quelle di categoria A/1, A/8 e A/9) e agli altri immobili non soggetti a Imu, come più sotto riportato in dettaglio.
Non si applica ad altre tipologie di immobili già soggetti ad IMU, come quelli locati o a disposizione, negozi, capannoni, aree edificabili, in quanto l'aliquota per essi deliberata è zero
Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imu, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle abitazioni principali (salvo quelle di categoria A/1, A/8 e A/9).
Detenzione (di immobili diversi dall'abitazione principale del detentore). Quando l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal possessore (è il caso ad esempio dei conduttori di immobili locati), il regolamento comunale Tasi prevederebbe in linea generale anche una quota del tributo a carico dei detentori (il 10%); per il Comune di Padova, tuttavia, l'aliquota deliberata per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari a zero. Pertanto, salvo casi particolari, (come gli alloggi sociali o gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa nonchè ex abitazioni coniugali di proprietà al 100% di un solo coniuge ed assegnate all'altro ex coniuge), i detentori sono esclusi dal pagamento della Tasi per l'anno 2016.
Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 L. 27/12/2013 n. 147, nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.
contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:
- prima rata entro il 16 giugno 2016;
- seconda rata entro il 16 dicembre 2016.
E' comunque ammesso il versamento in un' unica soluzione alla prima scadenza.
Il versamento si effettua mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale. E' stato approvato il modello di bollettino postale per il pagamento della Tasi.
N.B. Dal 1° ottobre 2014 il pagamento dei modelli F24 superiori a 1000 euro può essere effettuato solo in via telematica (come previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto legge 66/2014. Si vedano le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate).
Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:
- 3958 per abitazione principale e relative pertinenze
- 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 per aree fabbricabili
- 3961 per altri fabbricati.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.
Codice comune. In tutti i casi deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Padova: G224.
Decimali. La Tasi va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24.
Importo minimo. L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.
Base imponibile
Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota. La base imponibile è la stessa dell'Imu e cioè:
FABBRICATI - la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati.
I moltiplicatori da applicare sono:
Categoria catastale dell'immobile | Tipologia | Moltiplicatore Imu |
A (tranne A/10) | abitazioni | 160 |
A/10 | uffici e studi privati | 80 |
B | collegi, scuole, ospedali, etc. | 140 |
C/1 | negozi e botteghe | 55 |
C/2 C/6 C/7 | magazzini, autorimesse, tettoie | 160 |
C/3 C/4 C/5 | laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro | 140 |
D (tranne D/5) | alberghi, teatri, etc. | 65 |
D/5 | banche e assicurazioni | 80 |
Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/1 con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000).
In acconto si versa la metà di quanto dovuto su base annua, applicando le seguenti aliquote:
aliquote | casi di applicazione |
2,6 per mille | ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 (fabbricati di lusso) E RELATIVE PERTINENZE come definite ai sensi dell'imposta municipale propria (Imu) |
2,7 per mille | CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio |
2,7 per mille | FORZE DI POLIZIA unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica |
2,7 per mille | COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze |
2,7 per mille | ALLOGGI SOCIALI fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 |
1 per mille | FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni |
0 per mille | ALTRI IMMOBILI tutte le restanti fattispecie diverse da quelle sopraelencate (cioè seconde case, negozi, capannoni industriali, immobili locati, abitazioni in uso gratuito a genitori e figli, aree edificabili) |
Immobili in comodato
La Tasi non si applica all'abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che la utilizzano come abitazione principale.
Anziani o disabili in ricovero permanente
L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, è considerata abitazione principale ai sensi dell'articolo 2 del regolamento Imu e pertanto esclusa anche dalla Tasi (salvo il caso degli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9).
AIRE
Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, è esclusa dalla Tasi a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Coniugi separati/divorziati
Per l'immobile assegnato a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in caso di contitolarità del possesso, e salvo che l'immobile non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9, l'imposta non è più dovuta dal coniuge assegnatario che utilizza l'immobile come abitazione principale, mentre resta dovuta dal coniuge non assegnatario per la propria quota di possesso (es. n. 1).
Se il coniuge non assegnatario è interamente proprietario dell'immobile, il coniuge assegnatario residente, in qualità di detentore, è soggetto al 10% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile solo se di categoria A/1, A/8 o A/9 (es. n. 2). Il restante 90% è a carico del coniuge non assegnatario.
Es. n. 1: coniugi comproprietari al 50% di un immobile di cat. A/2 con rendita di euro 800
800 x 1,05 x 160 = 134.400 x 2,7 per mille = 362,88
Coniuge A residente escluso dal versamento se sua abitazione principale
Coniuge B non residente 362,88 : 2 = 181,44
Es. n. 2: coniuge B proprietario al 100% di immobile di cat. A/2, coniuge A assegnatario residente
800 x 1,05 x 160 = 134.400 x 2,7 per mille = 362,88
Coniuge A residente escluso dal versamento per la propria quota del 10%
Coniuge B non residente 362,88 x 90% = 326,59
Con circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015 il MEF ha precisato che non è necessaria l'approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per l'IMU.
I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (per il 2015 la scadenza è il 30 giugno 2016).
Ai fini Tasi, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione Imu. Pertanto non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Tasi i possessori di abitazioni principali o coloro che hanno già presentato la dichiarazione Imu per l'esenzione dall'imposta (es. i soggetti appartenenti alle Forze Armate).
Sono invece tenuti alla presentazione della dichiarazione coloro che, soddisfacendo i requisiti previsti dal Regolamento, hanno beneficiato della detrazione di 50 euro per i casi di nuclei familiari con soggetti invalidi almeno al 74%.
Dichiarazione Imu/Tasi
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu/Tasi
I contribuenti che non hanno pagato la Tasi entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (0,2% nel 2016, 0,10% dal 1° gennaio 2017).
Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:
- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
- oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
- oltre i novanta giorni ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la sanzione del 3,75%;
- per l'omissione della dichiarazione Imu/Tasi 2015, il termine è quello del 28 settembre 2016, entro il quale si deve versare l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione del 10% con un minimo di 5 euro.
Inoltre, il Comune di Padova ha previsto, con Regolamento generale delle entrate tributarie, la possibilità di regolarizzare i propri debiti anche oltre i termini previsti dal sopracitato art. 13 del D. Lgs. 472/97, con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi, a maturazione giornaliera nella misura del saggio legale vigente, e delle sanzioni del 15%.
Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".
Chi ha versato la Tasi in eccesso può chiedere il rimborso, utilizzando preferibilmente l'apposito modello di richiesta di rimborso e allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La richiesta può essere spedita a mezzo postale, via fax al numero 049 8207115, via PEC all'indirizzo tributi@pec.comune.padova.it (da indirizzo di posta certificata) o presentata direttamente agli uffici sottoindicati.
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
- Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) (per la parte ancora in vigore dopo l'approvazione della legge di stabilità 2016)
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 25.1.2016 (estratto)
- Decreto legge 9 giugno 2014, n. 88
- Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68
Settore Tributi e Riscossione del Comune di Padova
Prato della Valle, 98/99 CAP 35123
telefono 049 8205821
fax 049 8207115
Per le semplici comunicazioni o richieste di informazioni: e-mail portaleimu@comune.padova.it
Per la trasmissione di documenti:
- per le persone fisiche:
- fax 049 8207115
- posta all'indirizzo sopraindicato
- e-mail: tributi@pec.comune.padova.it (da indirizzo di posta certificata) - per le persone giuridiche:
e-mail: tributi@pec.comune.padova.it (da indirizzo di posta certificata)
orario di ricevimento al pubblico: lunedì dalle 9:00 alle 13:30, martedì dalle 14:30 alle 16:30, giovedì dalle 10:00 alle 15:00, venerdì dalle 9:00 alle 13:30.
orario di risposta telefonica: martedì e mercoledì dalle 10:00 alle 13:30, giovedì dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 17:00.
responsabili del procedimento:
dott. Marco Andreucci (rimborsi)
dott.ssa Roberta Fonso (accertamenti)
responsabile del settore: dott.ssa Maria Pia Bergamaschi