Trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso
Il servizio è rivolto ai coniugi che hanno celebrato il matrimonio religioso e intendono farlo trascrivere affinchè abbia valore civile.
Il matrimonio religioso con rito cattolico (efficace per il diritto canonico) e il matrimonio civile (efficace per l'ordinamento italiano) possono essere celebrati separatamente.
Solitamente, però, si celebra un unico matrimonio concordatario, che viene celebrato dal parroco, ma che ha effetti anche per l'ordinamento italiano.
Altri tipi di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, riguardano i culti acattolici riconosciuti dalla Stato Italiano o previsti a seguito di accordi tra lo Stato Italiano ed altre confessioni religiose.
L'ufficio di stato civile si occupa esclusivamente della trascrizione dell'atto di matrimonio religioso nei registri di stato civile.
In caso di matrimonio con rito concordatario, entro 5 giorni dalla celebrazione, il parroco, o il ministro di culto celebrante, deve presentare la richiesta di trascrizione.
La trascrizione dell'atto di matrimonio va presentata all'ufficio protocollo del Comune di Padova.
La trascrizione può essere fatta anche più tardi (richiesta tardiva), su richiesta dei due sposi o anche di uno solo di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro coniuge.
A trascrizione avvenuta si può richiedere la certificazione relativa al matrimonio.
Con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato Italiano.
Il matrimonio una volta pervenuto viene trascritto immediatamente.
Il servizio è gratuito.
L'atto di matrimonio deve pervenire all'ufficio protocollo di persona o via posta.
Comune di Padova - Ufficio Protocollo - Settore Servizi Demografici - Ufficio di Stato Civile
Via del Municipio, 1
35122 Padova
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 .
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative
- L. n. 449 dell'11 agosto 1984, "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese".
- L. n. 516 del 22 novembre 1988 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno"..
- L. n. 101 dell'8 marzo 1989 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane".
- R.D. n. 289 del 28 febbraio 1930 "Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato".
- R.D. n. 847 del 27 maggio 1929 "Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11/2/29 tra la Santa Sede e l'Italia".
- C.c. art. 84 e segg.
Riferimenti
Ufficio Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni e Divorzi - Servizio Stato Civile
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri
Comune di Padova