Misure per il contenimento del Coronavirus
Per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione del Veneto, sono state stabilite, fino all'8 marzo, alcune misure di contenimento tra cui:
SCUOLE - sospesi i servizi educativi dell’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, i corsi professionali, i master, i corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani; ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie. Ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza.
EVENTI SPORTIVI - sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”.
MANIFESTAZIONI - sospese manifestazioni organizzate di carattere non ordinario, eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose).
LUOGHI DI CULTO - apertura condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
RISTORANTI, BAR E ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI - svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia effettuato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per le altre attività commerciali devono essere adottate misure organizzative tali da consentire un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.
MUSEI E LUOGHI CULTURALI - apertura al pubblico a condizione che venga assicurata una modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Tutte le misure sono consultabili nel decreto.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI