STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE

                                               AMICI DI SAN CAMILLO    

Art. 1.   Denominazione e Sede

E’ costituita  l’0rganizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata “AMICI DI SAN CAMILLO”, con sede c/o Religiosi Camilliani via Ospedale, 34 – 35128 Padova.

L’organizzazione ha durata illimitata, opera nel territorio della Provincia di Padova e assume  la forma giuridica di associazione di volontariato.

 

Art. 2.  Statuto e Regolamento

 

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della Legge n. 266 del 1991, nonché delle Leggi Statali e Regionali che disciplinano il Volontariato.

L’assemblea delibera il regolamento di esecuzione  dello statuto per la disciplina di aspetti organizzativi particolari.

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell’assemblea a maggioranza qualificata di metà + 1 degli aderenti.

Il regolamento può essere modificato con la maggioranza semplice dei presenti.

 

Art. 3. Finalità dell’Associazione

 

L’Associazione non ha scopo di lucro; collabora con i Padri Camilliani; ha la finalità di promuovere, coordinare e gestire iniziative sociali e assistenziali a favore della collettività, in particolare iniziative conformi alla spiritualità camilliana di assistenza materiale e morale ai malati e ai parenti dei malati, ricoverati nelle strutture ospedaliere, residenziali o a domicilio, che si trovino in situazioni di disagio, nonché attività ad esse complementari o connesse.

Per il raggiungimento delle sue finalità l’Associazione potrà:

 

-         fornire accoglienza ai parenti degli ammalati ricoverati in ospedale;

-         promuovere ed organizzare manifestazioni, sottoscrizioni ed iniziative volte a realizzare i suoi scopi;

-         effettuare erogazioni in denaro per far fronte alle spese  dei malati e dei loro parenti;

-         collaborare con Enti Pubblici od Associazioni private, nonché altri organismi che perseguono i suoi stessi obiettivi o comunque funzionali al raggiungimento delle proprie finalità, anche tramite apposite convenzioni;

-         promuovere incontri volti alla formazione tecnica, culturale, spirituale dei propri soci.

 

L’Associazione ispira la sua azione ai principi cristiani di uguaglianza e fratellanza universali per il servizio reciproco, l’aiuto e la solidarietà verso le persone  in stato di bisogno, la promozione e la dignità dell’uomo.

 

Art. 4. Soci

 

Possono far parte  dell’Associazione  tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità, siano mosse da spirito di solidarietà e accettino il presente statuto.

L’ammissione all’Associazione  è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente e versamento della quota associativa.

 

Art. 5. Diritti dei soci

 

I soci hanno diritto di eleggere gli organi direttivi dell’Associazione.

Gli aderenti all’Associazione possono essere rimborsati delle spese sostenute in favore della stessa o per il raggiungimento dei suoi scopi.

 

Art. 6. Doveri dei soci

 

I soci devono svolgere la propria attività in forma personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, in modo continuativo, nonché secondo i tempi e i modi stabiliti dal Regolamento.

L’attività deve essere prestata con correttezza sia verso gli altri soci che verso i destinatari del servizio.

I soci sono tenuti a versare ogni anno la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza dall’Associazione.

 

Art.7. Esclusione e Decadenza dei soci

 

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento può essere escluso dall’Associazione.

L’esclusione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata.

Il socio escluso potrà ricorrere all’Assemblea dei Soci contro la delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 8. Organi sociali

 

Sono organi dell’Associazione:

 

-         l’Assemblea dei soci

-         il Presidente

-         il Consiglio direttivo

 

Tutte la cariche sociali sono svolte a titolo gratuito

 

Art. 9. Assemblea – composizione e funzionamento

 

L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. E’ presieduta dal Presidente o da un suo delegato.

Si riunisce almeno una volta all’anno o su iniziativa del Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/4 dei soci.

Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto contenente l’ordine del giorno e comunicato almeno 15 giorni prima.

In prima  convocazione  l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o con delega conferita ad altro socio, della metà + 1 dei soci. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione , che potrà avvenire a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea  è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega.

Sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea delibera a maggioranza di voti, che sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

L’assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie con la maggioranza qualificata di metà + 1 degli associati

Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno ¾ degli aderenti (maggioranza inderogabile).

Gli argomenti discussi e le delibere dell’Assemblea sono riassunti in un verbale redatto dal segretario, nominato dai presenti e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di averne copia su richiesta.

 

Art. 10 Compiti dell’Assemblea

 

L’assemblea elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio Direttivo determinando il numero di consiglieri fra cinque e nove.

Delibera gli indirizzi e le direttive generali riguardanti l’attività dell’Associazione.

Approva i bilanci consuntivo e preventivo, nonché la Relazione Annuale redatta dal Consiglio Direttivo e presentata all’Assemblea dal Presidente.

 

Art. 11 Presidenza

 

Il Presidente è eletto fra i soci e dura in carica tre anni.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

 

Art. 12 Consiglio Direttivo

 

E’ composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di ulteriori membri compreso tra cinque e nove, eletti dall’Assemblea dei soci.

Dura in carica tre anni, è presieduto dal Presidente o, su sua delega, dal Vice Presidente. Viene convocato almeno una volta al trimestre.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Nomina preferibilmente tra i suoi componenti un Segretario e un Tesoriere. Le due funzioni potranno anche essere affidate alla medesima persona.

Nomina due soci con il compito di provvedere all’esame della contabilità e della redazione dei bilanci.

Cura l’amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

In particolare:

 

-         cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei soci;

-         presenta all’Assemblea dei Soci i bilanci e la relazione annuale dell’attività svolta dall’Associazione;

-         delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;

-         determina le quote annuali dovute dai soci;

 

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più soci, preferibilmente nell’ambito dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

 

Art. 13 Patrimonio

 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

-         dalle quote di iscrizione stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, non trasmissibili e

non rivalutabili;

da tutti i beni, mobili ed immobili, che a qualsiasi titolo siano di proprietà dell’Associazione;

da eventuali donazioni, erogazioni contributi e lasciti;

da eventuali proventi di attività commerciali marginali.

 

In caso di scioglimento dell’Associazione i beni che residuino sono devoluti ad analoga associazione di volontariato con le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

 

Art. 14 Bilancio

 

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio vengono predisposti il bilancio consuntivo e preventivo, a cura del Consiglio Direttivo.

Non possono essere previste distribuzioni di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvi gli obblighi di legge.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse connesse.

 

Art. 15 Convenzioni

 

Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che decide anche sulle modalità di attuazione.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente che provvederà a custodirne copia nella sede dell’Associazione.

 

Art. 16 Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo

 

L’Associazione può assumere dei dipendenti nei limiti previsti dalla Legge 266/91.

I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

L’organizzazione di volontariato ( per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

I collaboratori di lavoro autonomo sono ( ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

 

Art. 17 Rapporti con altri enti o soggetti

 

L’Associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con altri soggetti pubblici o privati.

 

Art. 18 Assicurazione

 

I soci devono essere assicurati per malattie e infortuni nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della Legge 266/91.

L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

 

Art. 19 Disposizioni finali

 

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell’Ordinamento Giuridico.

 

8 aprile 2011 Assemblea Soci