Imu - Imposta municipale propria anno 2014
L'Imu non si applica:
- all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di base e la detrazione;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge 201/11;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai fabbricati posseduti da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del d. lgs. 504/92.
L'esclusione dall'imposta riguarda anche le abitazioni che il Regolamento comunale "assimila" alle abitazioni principali - purché non si trovino in cat. A/1, A/8 e A/9 e comprese massimo 3 pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo e cioè:
- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata; (vedere paragrafo "Casi particolari")
- una sola unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che la utilizzano come abitazione principale: l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. (vedere paragrafo "Casi particolari")
Moltiplicatori
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore non è più 110 ma 75.
Enti non commerciali
Sono previste tre rate di versamento (vedere paragrafo "Casi particolari").
Immobili in multiproprietà
A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a) del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), il versamento dell'Imu è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.
L'Imu è l'Imposta municipale propria che, dall'1 gennaio 2012, ha sostituito l'Ici, Imposta comunale sugli immobili.
Sono soggetti passivi dell'Imu:
- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:
- prima rata entro il 16 giugno 2014;
- seconda rata entro il 16 dicembre 2014.
Per gli enti non commerciali vedere il paragrafo "Casi particolari".
Il versamento si effettua con mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale.
N.B. dall'1 ottobre 2014 il pagamento dei modelli F24 superiori a 1000 euro può essere effettuato solo in via telematica (come previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto legge 66/2014).
Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:
3912 | Abitazione principale e relative pertinenze |
3914 | Terreni |
3916 | Aree fabbricabili |
3918 | Altri fabbricati diversi dalla categoria D |
3923 | Interessi (a seguito di accertamento) |
3924 | Sanzioni (a seguito di accertamento) |
3925 | Immobili di categoria D (quota Stato) |
3930 | Immobili di categoria D (quota Comune) |
In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato, sul mod. F24, il codice identificativo del Comune di Padova: G224.
Decimali. L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24 (es. nel caso dei fabbricati di cat. D di cui all'esempio 2, sottoriportato al paragrafo "Esempi di calcolo": euro 102,10 per altri fabbricati - quota Comune, ed euro 259,70 per altri fabbricati - quota Stato, si arrotondano rispettivamente a 102 e 260 euro).
Bollettini postali. Per il versamento mediante bollettino postale si rinvia alle istruzioni contenute nell'apposita pagina del sito web di Poste italiane.
Fabbricati di cat. D. L'imposta è di competenza comunale. Tuttavia, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta sugli immobili classificati nella categoria catastale D, calcolato applicando l'aliquota dello 0,76%. Dato che l'aliquota deliberata dal Comune di Padova per tale tipologia di immobili è dell'1,04%, la differenza tra lo 0,76% e l'1,04% va versata al Comune.
Occorre quindi indicare distintamente, sul mod. F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi per codici, (si veda l'esempio n. 2 al paragrafo "Esempi di calcolo")
Importo minimo. L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.
Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota.
FABBRICATI: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati.
Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2, con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000). I moltiplicatori da applicare sono:
Categoria catastale dell'immobile | Tipologia | Moltiplicatore Imu |
A (tranne A/10) | abitazioni | 160 |
A/10 | uffici e studi privati | 80 |
B | collegi, scuole, ospedali, etc. | 140 |
C/1 | negozi e botteghe | 55 |
C/2 C/6 C/7 | magazzini, autorimesse, tettoie | 160 |
C/3 C/4 C/5 | laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro | 140 |
D (tranne D/5) | alberghi, teatri, etc. | 65 |
D/5 | banche e assicurazioni | 80 |
La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata al Catasto (presso l'Agenzia delle Entrate via Turazza 39, zona Stanga, tel. 049 7811411) o allo sportello catastale decentrato Arianna (presso il Comune di Padova, via Fra' Paolo Sarpi, 2 - tel. 049/8204673, fax 049/8237707).
Si può conoscere la rendita anche via Internet collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it.
TERRENI AGRICOLI: il reddito dominicale va aumentato del 25% e moltiplicato per 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 75.
AREE FABBRICABILI: si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2014. Il Comune di Padova non ha deliberato tabelle di riferimento dei valori venali delle aree.
Aliquote per il versamento in acconto
Ai sensi dell'art. 13bis del D. L. 201/11, si applicano per l'acconto le stesse aliquote e detrazione in vigore nell'anno precedente. In acconto si versa quindi il 50% dell'imposta dovuta applicando le seguenti aliquote e detrazione:
- abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze - 0,4%
- detrazione per abitazione principale e relative pertinenze - euro 200
N.B. L'aliquota e la detrazione, ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - Imu), si applicano anche ad anziani e disabili proprietari o usufruttuari che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione di cat. A/1, A/8 e A/9 non risulti locata. - immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9/12/1998 n. 431 ed alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova - 0,76% (escluse le pertinenze, che scontano l'aliquota del 1,02%)
- alloggi regolarmente assegnati dall'ATER - 0,58%
- tutti gli altri fabbricati (ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali che sono esclusi dall'Imu), terreni agricoli, aree fabbricabili - aliquota del 1,02%.
Aliquote per il versamento a saldo
A saldo, occorre ricalcolare l'imposta annua complessivamente dovuta sulla base delle seguenti aliquote e detrazioni deliberate dal Comune e sottrarre quanto già versato in acconto.
- abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze - 0,4% (invariata rispetto all'acconto);
- detrazione per abitazione principale e relative pertinenze - euro 200
N.B. L'aliquota e la detrazione, ai sensi degli art. 2 e 3 bis del Regolamento IMU, si applicano anche ad anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; si applicano inoltre agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, limitatamente alla quota di rendita non eccedente il valore di euro 500; - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso - 0,46%;
- immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9/12/1998 n. 431 ed alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova - 0,82% (escluse le pertinenze, che scontano l'aliquota del 1,04%)
- alloggi regolarmente assegnati dall'ATER - 0,58%
- tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili - aliquota del 1,04%
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Ne consegue che:
- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
- viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica
- l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale.
Pertinenze
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applicherà l'aliquota ordinaria.
Detrazione
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in uguale misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica (esempio: 2 coniugi comproprietari residenti, uno al 60% e uno al 40%, avranno diritto, su base annua, a 100 euro di detrazione a testa, quindi 50 euro per l'acconto).
Come previsto dall'art. 13 del D. L. 201/11, non sono più previste le ulteriori detrazioni di 50 euro per ciascun figlio dimorante e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni.
Anziani o disabili in ricovero permanente
L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, è considerata abitazione principale ai sensi dell'articolo 2 del regolamento Imu e pertanto esente dall'IMU (salvo il caso degli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9).
Coniugi separati/divorziati
Nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario dell'immobile gode del diritto di abitazione ed è pertanto l'unico soggetto passivo. L'immobile è escluso dall'Imu.
Successioni
Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze.
Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell'imposta per il 100% dell'immobile e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all'imposta. Per casi particolari, rivolgersi all'ufficio.
Fabbricati rurali strumentali
Non si applica l'imposta ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge 201/11.
Fabbricati rurali non strumentali
Sono soggetti all'imposta sulla base della rendita catastale in atti, in qualunque categoria catastale siano censiti, con aliquota dello 1,04% se immobili diversi dalle abitazioni principali.
Immobili di interesse storico-artistico
Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) del D. L. 201/11, per gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.
N.B. i fabbricati con vincolo indiretto (previsto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 42/04, già art. 21 L. 1089/1939) sono esclusi dall'agevolazione.
Immobili inagibili
Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/11 e dell'art. 3 ter del Regolamento IMU, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata possibilmente una perizia redatta da un tecnico abilitato che attesti i requisiti richiesti. Per inagibilità o inabitabilità si intendono caratteristiche di degrado fisico sopravvenuto (es. fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione. In tutti gli altri casi, l'immobile non può beneficiare dell'agevolazione. L'ufficio controlla a campione la veridicità delle dichiarazioni tramite sopralluogo.
La dichiarazione Imu va presentata solo quando l'immobile perde i requisiti di inagibilità e di conseguenza l'agevolazione non è più applicabile.
Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione
Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Imu è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.
N.B. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Imu si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.
Immobili in uso gratuito
L'IMU non si applica ad una unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. Per il valore eccedente i 500 euro e per eventuali altre unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo, i possessori sono soggetti all'imposta con aliquota del 1,04%.
Es. abitazione concessa in uso gratuito di categoria catastale A/2 con rendita di euro 1200: l'imposta va calcolata sulla quota di euro 700 (rendita catastale 1200 - quota esente 500),
In caso di contitolarità dell'immobile, qualora uno dei contitolari utilizzi l'immobile come abitazione principale, l'agevolazione non si applica.
L'uso gratuito va dichiarato con Dichiarazione IMU, che vale anche per gli anni successivi. Se l'uso gratuito varia o cessa, occorre presentare una nuova Dichiarazione IMU.
Immobili posseduti da residenti all'estero (compresi soggetti AIRE)
Ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), si applica l'aliquota dello 0,46% a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Gli eventuali altri immobili di proprietà dello stesso sono soggetti all'imposta con aliquota del 1,04%.
Il versamento può essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure con le seguenti modalità alternative indicate nelle istruzioni ministeriali:
bonifico direttamente in favore della Cassa di Risparmio del Veneto (codice BIC IBSPIT2P), utilizzando il codice IBAN IT52O062251218606700007577P.
Per l'eventuale quota riservata allo Stato, solo per il possesso di fabbricati ad uso produttivo di categoria D, i contribuenti devono effettuare anche un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "Imu", Comune di Padova e i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo".
Immobili locati a canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98) a titolo di abitazione principale.
Sono soggetti all'imposta con aliquota dello 0,82%, sempre che il conduttore sia residente nell'immobile (escluse le pertinenze che scontano l'aliquota dell'1,04%).
Si rammenta che per poter usufruire dell'aliquota agevolata occorre:
- che il contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli Accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, sottoscritto in data 25/2/2008 prorogato in data 28/5/2012 (sono escluse altre tipologie di contratto previste dalla legge, vedi approfondimento)
- che il conduttore sia residente nell'immobile
- che il contratto, completo di dati catastali dell'immobile e della scheda di determinazione del canone, venga trasmesso all'Ufficio, anche via fax (049/8205803) o e-mail all'indirizzo tributi@comune.padova.legalmail.it (da PEC) o per posta ordinaria (come previsto dall'art. 3 quater del Regolamento IMU).
Il proprietario dell'immobile è altresì tenuto ad informare l'ufficio (anche per e-mail o fax) sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all'aliquota (es. subentro di un nuovo conduttore anch'egli residente).
Altri immobili locati
Tutti gli altri immobili locati con altri tipi di contratto (es. contratti a canone libero, contratti ad uso transitorio, contratti per studenti universitari) sono soggetti all'imposta con aliquota del 1,04%.
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, nonché le riduzioni già previste per l'Ici a partire dal valore di 6000 euro.
Enti non commerciali
Per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, l'esenzione è riconosciuta solo se destinati esclusivamente alle attività elencate allo stesso comma dell'art. 7, con modalità non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.
Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale (decreto n. 200 del 19 novembre 2012)
Dal 2014, possono rientrare nei casi di esenzione anche gli immobili destinati esclusivamente ad attività di ricerca scientifica, purché venga presentata la relativa dichiarazione Imu a pena di decadenza.
Il versamento è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente con mod. F24 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e 16 dicembre, l'eventuale conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 1.1.2014.
Riguardo alla dichiarazione Imu, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2014. La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014.
Fabbricati "merce"
I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti (si veda la risoluzione ministeriale n. 11/DF del 2013).
Immobili in multiproprietà
A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a) del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), il versamento dell'Imu è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.
Le variazioni devono essere dichiarate entro il 30 giugno dell'anno successivo. Per le variazioni intervenute nel 2013, quindi, il termine è il 30 giugno 2014.
Per i seguenti immobili è previsto l'obbligo di presentare apposita dichiarazione Imu entro il termine del 30 giugno 2014, pena la decadenza dal beneficio:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati
Lo stesso obbligo di presentazione della dichiarazione Imu è previsto, a pena di decadenza, per poter beneficiare della detrazione per l'abitazione principale sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
E' possibile presentare la dichiarazione anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu. La dichiarazione può essere consegnata agli sportelli di Prato della Valle 98 oppure trasmessa per posta raccomandata senza avviso di ricevimento, per fax al n. 049/8205803 o per posta certificata all'indirizzo e-mail tributi@comune.padova.legalmail.it (da PEC)
Dichiarazione Imu
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu
Esempio n. 1- Negozio di cat. C/1 con rendita catastale di euro 1.000, possesso al 100% per 12 mesi:
1000 x 1,05 x 55 = 57.750 (base imponibile)
Acconto
57.750 x 1,02% = 589,05 : 2 = 294,53 arrotondato a 295
Nel mod. F24 indicare euro 295 con codice 3918 (Altri fabbricati diversi dalla cat. D)
Saldo
Imposta annua: 57.750 x 1,04% = 600,60
Imposta dovuta a saldo (imposta annua - imposta dovuta in acconto): 600,60 - 295 = 305,60 arrotondato a 306
Nel mod. F24 indicare euro 306 con codice 3918 (Altri fabbricati diversi dalla cat. D)
Esempio n. 2 - fabbricato di cat. D/4 con rendita catastale di euro 1000
1000 x 1,05 x 65 = 68.250 base imponibile
Acconto
68.250 x 0,76% = 518,70 : 2 = 259,35 arrotondato a 259
68.250 x 0,26% = 177,45 : 2 = 88,73 arrotondato a 89
indicare nell'F24 euro 89 al codice 3930 (Immobili di cat. D/quota Comune) e 259 al codice 3925 (Immobili di cat. D/quota Stato)
Saldo
Imposta annua Stato: 68.250 x 0,76% =518,70
Imposta annua Comune: 68.250 x 0,28% = 191,10
Imposta dovuta a saldo (imposta annua - imposta dovuta in acconto) quota Stato: 518,70 - 259 = 259,70 arrotondato 260
Imposta dovuta a saldo (imposta annua - imposta dovuta in acconto) quota Comune: 191,10 - 89 = 102,10 arrotondato 102
indicare nell'F24 euro 102 al codice 3930 (Immobili di cat. D/quota Comune) e 260 al codice 3925 (Immobili di cat. D/quota Stato)
I contribuenti che non hanno pagato l'Imu entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (attualmente all'1% dal 1° gennaio 2015 allo 0,5%).
Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:
- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni, con la sanzione del 3%;
- oltre i trenta giorni ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la sanzione del 3,75%;
- per l'omissione della dichiarazione Imu 2013, il termine è quello del 30 settembre 2014, entro il quale si deve versare l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione del 10% con un minimo di 5 euro.
Inoltre, il Comune di Padova ha previsto, con Regolamento generale delle entrate tributarie, la possibilità di regolarizzare i propri debiti anche oltre i termini previsti dal sopracitato art. 13 del D. Lgs. 472/97, con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi, a maturazione giornaliera nella misura del saggio legale vigente, e delle sanzioni del 15%.
Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".
Esempio di ravvedimento entro 14 giorni:
scadenza 16/6/2014; pagamento 20/6/2014 (4 gg. di ritardo)
imposta dovuta = euro 1.000
+ sanzioni (0,2% x 4 = 0,8% di euro 1.000) = euro 8
+ interessi (1.000 x 1 di saggio interesse legale x 4 / 36.500) = euro 0,10
= totale importo dovuto: 1.000 + 8+ 0,10 = euro 1.008,10, arrotondato a 1.008
Esempio di ravvedimento entro 30 giorni:
scadenza 16/6/2014; pagamento 6/7/2014 (20 gg. di ritardo)
imposta dovuta = euro 1.000
+ sanzioni (3% di euro 1.000) = euro 30
+ interessi (1.000 di imposta x 1 di saggio interesse legale x 20 di giorni di ritardo) / 36.500) = euro 0,54
= totale importo dovuto: 1.000 + 30+ 0,54 = euro 1.031,54, arrotondato a 1.031
Esempio di ravvedimento entro il 30 giugno 2015
scadenza 16/6/2014; pagamento 30/12/2014 (197 gg. di ritardo)
imposta dovuta = euro 1.000
+ sanzioni (3,75% di euro 1.000) = euro 37,50
+ interessi (1.000 di imposta x 1 di saggio interesse legale x 197 di giorni di ritardo) / 36.500) = euro 5,40
= totale importo dovuto: 1.000 + 37,50+ 5,40 = euro 1.042,90, arrotondato a 1.043
RIMBORSI
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con risoluzione n. 2 del 13 dicembre 2012, ha precisato che i contribuenti che hanno versato più del dovuto possono chiedere il rimborso al Comune, anche nel caso che il credito si riferisca alla quota statale dell'imposta. La domanda di rimborso, redatta preferibilmente sull'apposito modello, va presentata o spedita all'ufficio (anche via fax al n. 049/8205803) eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L'art. 1, commi 724 e 726 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che, in relazione alle istanze di rimborso dell'Imu, il Comune provvede a rimborsare la quota di propria spettanza e a segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno l'eventuale quota a carico dell'erario, il quale effettua il rimborso ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 maggio 2007.
RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI
Lo stesso modello di richiesta di rimborso/riversamento deve essere utilizzato da chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Padova anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili (es. indicato erroneamente il codice del Comune di Padova G224 anziché il codice proprio del Comune competente). L'ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.
REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI
Nel caso in cui l'Imu dovuta sia stata complessivamente versata, ma siano stati erroneamente indicati i codici tributo e versato allo Stato somme di competenza del Comune, o viceversa, il contribuente segnala l'errore all'ufficio (anche via fax al n. 049.8205803, utilizzando preferibilmente l'apposito modello) per le conseguenti regolazioni finanziarie tra Stato e Comune.
Il contribuente può presentare richiesta di interpello al Settore Tributi se ci sono obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione tributaria relativa all'Imu riferita al Comune di Padova.
Nella domanda deve essere esposto in modo chiaro e univoco il caso concreto e personale e la soluzione interpretativa che si ritiene debba essere adottata per il caso prospettato. Il contribuente deve presentare la richiesta prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione utile ad individuare la fattispecie prospettata.
RICHIESTA DI RIESAME
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento o rifiuto al rimborso Imu/Ici che ritiene illegittimo, può inoltrare all'Ufficio richiesta motivata di riesame, anche utilizzando l'apposito modello, allegando tutta la documentazione utile. L'Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede alla eventuale rettifica o annullamento dell'atto, se necessario, oppure alla sua conferma.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento avente per oggetto aree edificabili, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto richiesta di accertamento con adesione in carta libera.
Oggetto dell'adesione può essere solo il valore delle aree edificabili accertato, in quanto suscettibile di apprezzamento valutativo, e non anche l'eventuale valore dei fabbricati, determinato in base alle rendite catastali.
RATEAZIONE RISCOSSIONE
Il debitore in comprovate difficoltà di ordine economico può chiedere la rateazione del proprio debito tributario comunale, già notificato con avviso di accertamento, in un massimo di 12 rate bimestrali, di pari importo, previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all'intero periodo di rateizzazione.
Il numero di rate è stabilito dal capo settore Tributi in ragione dell'entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore.
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - Imu
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 4 agosto 2014 (estratto)
- Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla legge 124/2003
- Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (estratto).
- Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35
- Decreto legge 24 ottobre 2012, n. 174
- Legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del decreto legge 16/2012
- D.L. n. 201, art. 13 del 6 dicembre 2011
- D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011
- D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (istitutivo dell'Ici)
- Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012
- Regolamento generale delle Entrate tributarie del Comune di Padova
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 4 luglio 2013 (estratto).
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 29 ottobre 2012
Lo sportello Imu/Ici di Prato della Valle fornisce assistenza agli utenti per i soli immobili posseduti a Padova e soggetti ad Imu. E' disponibile per il calcolo dell'imposta ed assicura assistenza allo sportello per il calcolo fino ad un massimo di due conteggi per contribuente, purché il contribuente sia in possesso della rendita catastale; i calcoli per conto di terzi, nel limite sopraindicato, possono essere effettuati solo con la visura catastale e la delega del soggetto interessato.
Contatti
Settore Tributi del Comune di Padova
Prato della Valle, 98/99 CAP 35123
telefono 049 8205821
fax 049 8237728
Per le semplici comunicazioni o richieste di informazioni: e-mail portaleimu@comune.padova.it
Per la trasmissione di documenti (dichiarazioni Imu, contratti di locazione, domande di rimborso o compensazione, richieste di riesame, etc.):
per le persone fisiche:
- fax 049/8205803
- posta all'indirizzo sopraindicato
- e-mail: tributi@comune.padova.legalmail.it (da indirizzo di posta certificata)
per le persone giuridiche:
- e-mail: tributi@comune.padova.legalmail.it (da indirizzo di posta certificata)
orario di ricevimento al pubblico: lunedì dalle 9:00 alle 13:30, martedì dalle 14:30 alle 16:30, giovedì dalle 10:00 alle 15:00, venerdì dalle 9:00 alle 13:30.
N.B. nei periodi di maggior afflusso agli sportelli (maggio-giugno e novembre-dicembre), considerati i rilevanti tempi di attesa, l'ufficio potrà limitare l'accesso dei contribuenti ad un numero massimo di 300 (il lunedì e venerdì), 150 (il martedì) e 400 (il giovedì), e sospendere l'erogazione dei biglietti alle ore 12.45 (il lunedì e venerdì), 16.15 (il martedì) e 14.15 (il giovedì)
orario di risposta telefonica: martedì e mercoledì dalle 9:00 alle 13:30, giovedì dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 17:00
responsabili del procedimento:
dr. Marco Andreucci (compensazioni e rimborsi)
dott.ssa Nicoletta Archesso (accertamenti)
responsabile del settore: dott. Giampaolo Negrin