Autentica di firma
L'autenticazione di firma (o sottoscrizione) consiste nell'attestazione, da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato/a, previa identificazione.
Il cittadino o la cittadina possono rivolgersi agli uffici comunali per provvedere all'autentica di firma in calce solo ad alcune tipologie di atti, di seguito elencate.
La competenza generale all’autentica è del notaio (autentica notarile) mentre l’ufficiale d’anagrafe autentica solo i singoli atti che la legge gli attribuisce (autentica amministrativa), pena la nullità della stessa a causa di difetto di legittimazione.
Possono essere autenticate le firme nei seguenti casi:
- istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette a privati o anche a pubbliche amministrazioni/gestori di pubblici servizi ai soli fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici (artt. 21 e 38 D.P.R. 445/2000),
- procedimento elettorale (art. 14 L. 53/1990),
- voto per corrispondenza per il rinnovo degli ordini professionali (art. 3 comma 7 D.P.R. 169/2005),
- quietanze liberatorie di assegni emessi senza provvista (art. 8 comma 3 bis L. 386/1990),
- atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati (auto e motoveicoli iscritti al P.R.A., navi e galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione ed aeromobili iscritti nel codice della navigazione) e la costituzione su questi di diritti di garanzia (art. 7 D.L. 223/2006),
- consenso scritto all’incontro degli aspiranti adottanti ed il minore proposto dall’autorità straniera (art. 31 comma 3 lettera E, L. 184/1983),
- atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità (art. 39 D.L.vo 271/1989).
Nel caso venga richiesta da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, la dichiarazione sostitutiva DEVE essere sottoscritta attraverso una delle seguenti modalità:
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla;
- sottoscritta ed inviata via posta, via email o pec allegando copia di un documento di identità del dichiarante;
- firmata digitalmente ed inviata via email o via pec.
Non si autenticano atti e documenti con natura volontaristica o negoziale, ad esempio:
- autorizzazioni
- concessioni
- assensi
- permessi
- approvazioni
- nulla osta
- ammissioni
- accettazioni
- dinieghi
- rifiuti
- rigetti
- rinunce
- cessazioni
- negazioni
- procure
- mandati
- incarichi
- affidamenti
- rappresentanze
- attribuzioni
- contratti
La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma del Dpr 445/2000 costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Per richiedere l'autentica di firma è possibile recarsi di persona, SENZA APPUNTAMENTO, presso gli uffici anagrafici del Comune di Padova negli orari di apertura indicati nella pagina specifica di ogni sede.
La firma deve essere posta di fonte all'ufficiale d'anagrafe e può essere autenticata solo su documenti scritti in lingua italiana.
E' necessario esibire un documento d'identità in corso di validità.
L’autentica di firma ha il costo di euro 16 equivalente alla marca da bollo, salvo le esenzioni di cui all’allegato B del D.P.R. 642/1972.
Il pagamento deve essere effettuato mediante Pos, direttamente allo sportello.
- D.L. 223 del 4 luglio 2006, art. 7, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".
- D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa".
- D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modificazioni e integrazioni.
Riferimenti
Ufficio Anagrafe
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri
Comune di Padova