Pubblicazioni di matrimonio
Possono fare la richiesta di pubblicazioni le persone che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o religioso, ed hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:
- di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
- non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
- maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
- cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato.
Le pubblicazioni hanno il compito di dare pubblicità a terzi della volontà dei nubendi di contrarre matrimonio.
Il procedimento di pubblicazione si sviluppa in due fasi:
FASE ISTRUTTORIA
Per potere celebrare un matrimonio con rito civile, e religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazioni presso l'ufficiale di stato civile del comune dove uno dei due futuri sposi è residente.
La richiesta, mediante l'apposito modulo di comunicazione dati, deve essere consegnata all'ufficio di stato civile con congruo anticipo rispetto alla data presunta del matrimonio, e può essere presentata da: entrambi i futuri sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico.
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio detenuti da una pubblica amministrazione italiana.
In tutti gli altri casi, i nubendi dovranno produrre i documenti necessari a comprovare l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge italiana agli artt. 84 e seguenti del Codice Civile.
PUBBLICAZIONE
Terminati i controlli, da parte dell'ufficiale di stato civile, varrà concordato un appuntamento per la redazione del processo verbale di pubblicazione del matrimonio in cui: entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (con modulo di procura speciale), devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni e in tale sede verrà concordata la data del matrimonio civile.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
È necessario presentare l'apposito modulo di richiesta all'ufficio di stato civile ed eventuale ulteriore documentazione a seconda di specifiche casistiche.
Per l'attivazione del procedimento i futuri sposi dovranno presentare il modulo di comunicazione dati per le pubblicazioni: un modello dovrà essere compilato con i dati dello sposo e uno con i dati della sposa.
Ulteriori documenti che, a seconda del caso, devono essere prodotti dagli interessati:
- Comunicazione dati dei testimoni
- Autorizzazione di ingresso e sosta nella ztl
- Modulo di procura speciale per matrimonio e unione civile
- MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco e del ministro di culto.
- SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia.
- SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
- SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
SPOSI STRANIERI:
- per i cittadini e cittadine dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980, certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;
- Nulla osta per cittadini e cittadini stranieri
- Nulla osta per cittadini e cittadine australiani
- Nulla osta per cittadini e cittadine statunitensi
- Trasmissione dati interprete per la traduzione
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.
La pubblicazione di matrimonio in albo pretorio.
Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi.
Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.
In caso di matrimonio religioso, l'ufficio matrimoni, decorsi i termini di legge, provvede direttamente all'invio del certificato di nulla-osta al matrimonio al ministro di culto richiedente la pubblicazione.
Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.
Per l'atto di pubblicazione sono necessarie una o più marche da bollo da 16 euro, in formato cartaceo.
L'istanza può essere trasmessa all'ufficio matrimoni mediante una delle seguenti modalità:
- consegnata a mano all'ufficio matrimoni, previo appuntamento;
oppure
- trasmessa via email all'indirizzo matrimoni@comune.padova.it allegando copia dei documenti di identità in corso di validità.
Per consultare le pubblicazioni di matrimonio nell'albo pretorio del Comune di Padova cliccare su PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO ONLINE.
- D.m. del 27 febbraio 2001
- D.p.r. n. 396 del 3 novembre 2000
- C.c. artt. 84 e seguenti.
Non disponibile.
Riferimenti
Ufficio Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni e Divorzi - Servizio Stato Civile
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri
Comune di Padova